Stando alla bozza del DLgs. di riforma delle sanzioni il ravvedimento operoso sarà più conveniente.
Infatti, a fronte della misura delle riduzioni sostanzialmente invariate del ravvedimento operoso rispetto a quelle attuali e della diminuzione generalizzata delle sanzioni, potendosi altresì applicare sulla riduzione da ravvedimento anche il cumulo (art. 12del DLgs 472/97), il contribuente potrebbe avere maggiore convenienza a sanare spontaneamente le violazioni. Perplessità, però, si profilano in merito alla riduzione a 1/7 del minimo per la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, prevista oltre (e non più entro) il termine per la presentazione della dichiarazione dell'anno successivo rispetto a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione.
Inoltre, si aggiungono ulteriori riduzioni da ravvedimento a fronte dei nuovi istituti giuridici, per cui vi sarà:
- una riduzione a 1/6 del minimo per regolarizzazioni intervenute dopo lo "schema di provvedimento" non preceduto da PVC;
- una riduzione a 1/5 del minimo per regolarizzazioni successive alla constatazione della violazione;
- una riduzione a 1/4 del minimo per regolarizzazioni successive allo "schema di provvedimento" preceduto da PVC e in assenza di istanza di adesione.