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Autotutela obbligatoria – Mancanza di documentazione successivamente sanata - Novità del DLgs. 30.12.2023 n. 219 (DLgs. "Statuto dei diritti del contribuente" attuativo della L. 111/2023)

Pubblicato il 05 giugno 2024 Sole24Ore, Eutekne

L'autotutela obbligatoria disciplinata dall'art. 10-quater co. 1 della L. 212/2000 annovera tra le ipotesi tassative, alla lett. g), la "mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini ove previsti a pena di decadenza".
Può ricorrere in questa casistica l'ipotesi di una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo formale della dichiarazione (art. 36-ter del DPR 600/73), ove nonostante l'avviso bonario il contribuente non ha risposto all'invito e non ha nemmeno presentato ricorso contro la cartella di pagamento nei termini.
Ricorrendo all'autotutela obbligatoria ex art. 10-quater co. 1 lett. g) della L. 212/2000, previa spiegazione sulla "manifesta illegittimità" dell'atto, il contribuente potrà produrre i documenti a suo favore.

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Versamento delle ritenute operate a febbraio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).