L'art. 84 co. 1 del TUIR prevede che le perdite di precedenti esercizi possano essere computate in diminuzione del reddito complessivo in misura tale che l'imposta corrispondente al reddito imponibile risulti compensata da eventuali crediti di imposta, ritenute alla fonte a titolo di acconto, versamenti in acconto, e dalle eccedenze di cui all'art. 80 del TUIR.
In altri termini, questa norma attribuisce all'impresa la facoltà di decidere (alternativamente) se:
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compensare le perdite per tutto l'ammontare possibile secondo la norma;
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utilizzare solo la parte della perdita necessaria a far emergere un reddito complessivo netto cui corrisponde un'imposta lorda interamente assorbita dai crediti d'imposta, dalle ritenute e dalle eccedenze di imposta scomputabili ai sensi dell'art. 80 del TUIR, senza che si renda comunque dovuta alcuna IRES e potendo così riportare in avanti le perdite fiscali rimaste inutilizzate.
Tuttavia, la possibilità di ridurre l'ammontare delle perdite da utilizzare, in modo da lasciare un reddito positivo al fine di consentire lo scomputo di crediti d'imposta, ritenute e acconti, non vale nel caso in cui l'imposta si azzeri per effetto di detrazioni d'imposta. Questa impostazione si rinviene anche nella risposta a interpello Agenzia delle Entrate 13.1.2023 n. 30, che ha trattato la fattispecie partendo da un caso riguardante l'utilizzo dell'ACE.