Il Consiglio di Stato ha diffuso ieri, 15.10.2024, un'ordinanza con cui, "stante la delicatezza delle questioni involte", ha sospeso il giudizio, rimettendo sei questioni pregiudiziali alla Corte di Giustizia europea, in tema di operatività delle comunicazioni al Registro dei titolari effettivi. Proprio dal Consiglio di Stato era attesa in questi giorni una sentenza relativa alla sospensione del Registro, disposta lo scorso 17 maggio, in accoglimento delle richieste cautelari presentate da diverse associazioni fiduciarie. I dubbi interpretativi riguardano:
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la nozione di "istituti giuridici" di cui alla direttiva (Ue) 2015/849;
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la portata normativa o ricognitiva dell'individuazione degli istituti giuridici affini effettuata dal legislatore nazionale e verificata dalla Commissione europea;
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l'affinità dell'assetto e delle funzioni del mandato fiduciario stipulato dalle società fiduciarie a quelli del trust;
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la proporzionalità della ricomprensione del mandato fiduciario tra gli istituti giuridici affini per assetto o funzioni al trust;
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l'invalidità di alcune disposizioni della direttiva (Ue) 2015/849 per contrarietà al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("TFUE") e al "principio dell'effetto utile";
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la conformità della normativa nazionale a quella europea, alla luce delle indicazioni fornite dalla sentenza della Corte di Giustizia Ue del 22.11.2022.