Il conferimento di una partecipazione, da parte di una persona fisica, in regime fiscale di "realizzo controllato" ex art. 177 co. 2 o 2-bis del TUIR, seguito dalla cessione da parte della società conferitaria, può applicare la participation exemption ex art. 87 del TUIR al ricorrere delle condizioni previste da tale norma.
L'Autore osserva che si tratta di un'operazione che non origina un risparmio d'imposta indebito (e quindi non disconoscibile) ex art. 10-bis della L. 212/2000, in quanto "la partecipazione della plusvalenza in tal modo realizzata - in parziale esenzione di imposta - alla formazione dell'utile di esercizio, conduce all'emersione di un reddito tassato sotto forma di dividendo al momento della successiva distribuzione al socio, con l'applicazione di una ritenuta pari al 26 per cento ai sensi dell'articolo 27 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600" (cfr. anche risposta interpello Agenzia Entrate 22.3.2021 n. 199).
Inoltre, la natura non indebita del risparmio d'imposta dovrebbe considerarsi non in discussione anche quando la società conferitaria non procede ad alcuna distribuzione di dividendi al socio, perché reinveste la liquidità nell'acquisto di aziende e/o immobili e/o altre partecipazioni, per svolgere una attività d'impresa, oppure un'attività di assunzione e gestione di partecipazioni.