La Cassazione, con l'ordinanza 28.11.2024 n. 30685, ha riconosciuto il diritto alla detrazione dell'IVA per gli acquisti effettuati da parte di un soggetto passivo anche qualora questi non abbia effettuato operazioni attive e, avendo ravvisato l'antieconomicità dell'attività d'impresa prospettata, abbia cessato l'attività (la società veniva cancellata dal Registro delle imprese).
La Suprema Corte riconosce la legittimità del diritto alla detrazione poiché, sulla base dei principi giurisprudenziali, a tal fine è sufficiente l'intenzione del soggetto passivo di avviare in modo autonomo un'attività economica e ciò risulta supportato da elementi obiettivi. Il sostenimento dei primi costi relativi agli investimenti, in vista delle operazioni che dovranno essere effettuate, determina il diritto a detrarre "immediatamente" l'IVA da parte del soggetto passivo, "senza dover aspettare l'inizio dell'esercizio effettivo della sua impresa".