Secondo i giudici dell'Unione europea (Corte di Giustizia 12.12.2024 relativa alla causa C-527/23), il fatto che i servizi acquistati siano resi simultaneamente a più soggetti è irrilevante al fine dell'esercizio del diritto alla detrazione dell'IVA. Assume, invece, rilievo la circostanza che la quota dei costi relativa a detti servizi corrisponda effettivamente alle prestazioni di cui il committente ha beneficiato ai fini delle proprie operazioni soggette a imposta.
Per l'esercizio del diritto occorre che esista un nesso diretto e immediato tra un'operazione a monte e una o più operazioni a valle. Tuttavia, anche in assenza di tale nesso, la detrazione è ammessa nell'ipotesi in cui i costi dei beni e dei servizi facciano parte delle spese generali del soggetto passivo "e, in quanto tali, siano elementi costitutivi del prezzo dei beni o dei servizi che esso fornisce" (causa C-527/23, punto 29). I giudici ricordano che "non può conferire un diritto a detrazione" la quota di spese che non sia connessa ad operazioni effettuate dal soggetto passivo ma sia afferente a quelle compiute da terzi (tra le altre, si veda la causa C-405/19).
La Corte di giustizia afferma poi che la detraibilità dell'IVA non può essere subordinata a valutazioni dell'Amministrazione finanziaria circa la necessità o l'opportunità dell'acquisto dei beni o servizi.