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Registro dei titolari effettivi - sospensione - ambito applicativo (approfondimento assonime 3/2024)

Pubblicato il 17 dicembre 2024 Sole24Ore, Eutekne

Assonime, nell'Approfondimento 3/2024, sottolinea come, attualmente, tutti gli obblighi di comunicazione al Registro dei titolari effettivi siano da intendersi sospesi. Non è, in particolare, possibile delimitare gli effetti della sospensiva, disposta dal Consiglio di Stato, ai soli obblighi delle società fiduciarie, quali soggetti che hanno attivato la controversia amministrativa. 
L'attuale inefficacia dell'intero sistema (e di tutti gli "obblighi") comporta l'impossibilità di applicare le sanzioni amministrative previste per l'omessa o ritardata comunicazione, stante l'assenza di un comportamento che possa dirsi effettivamente "dovuto" dagli enti indicati dall'art. 21 del DLgs.231/2007. 
Si evidenzia, peraltro, come talune Camere di Commercio (si veda, in particolare, quella di Vicenza), anche in esito alla sospensione disposta dal Consiglio di Stato, stiano continuando a ricevere le seguenti "volontarie" comunicazioni:
  • prima comunicazione dei dati del titolare effettivo;
  • variazione e conferma di tali dati.