Nella risposta interpello Agenzia delle Entrate 4.3.2025 n. 65 è stato precisato che, ai fini della territorialità IVA, nell'ambito dei servizi relativi a beni immobili ex art. 7-quater co. 1 lett. a) del DPR 633/72 rientrano anche:
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le prestazioni rese dall'agenzia di intermediazione immobiliare incaricata di cercare un acquirente per un bene immobile situato in Italia;
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la consulenza legale stragiudiziale per giungere alla cancellazione dell'ipoteca che grava sull'immobile.
In particolare, per quanto riguarda la predetta attività di consulenza, è stato osservato che la cancellazione dell'ipoteca "è l'atto finale di un iter procedimentale di cui l'immobile ipotecato costituisce l'oggetto primario e, come tale, elemento essenziale e qualificante". L'attività è oggettivamente e causalmente connessa all'immobile e, pertanto, soddisfa i requisiti previsti dalla normativa europea e nazionale per qualificare l'operazione come servizio immobiliare territorialmente rilevante, ai fini IVA, in Italia.