Le disposizioni di proroga dei termini di decadenza previste dall'ordinamento non possono essere cumulate tra loro, in quanto ciò espanderebbe in modo eccessivo i termini.
Pertanto, precisa la C.G.T. I Milano 24.1.2025 n. 322/8/25 ove sia applicabile il raddoppio dei termini ex art. 12 del DL 78/2009, non è ulteriormente operante la proroga degli 85 giorni di cui all'art. 67 co. 1 del DL 18/2020.
Di conseguenza, l'anno 2014 (dichiarazioni da presentare nel 2015), ordinariamente decaduto il 31.12.2019 slitta al 31.12.2023 in ragione del raddoppio richiamato, ma non può ulteriormente slittare al 25.3.2024.