Il co. 10-bis dell'art. 119 del DL 34/2020 prevede uno "Speciale regime superbonus RSA" che consente a ONLUS, ODV e APS, che esercitano attività socio-sanitaria e assistenziale e i cui componenti del Consiglio di Amministrazione non percepiscono compensi, di beneficiare del superbonus nella misura del 110% sulle spese detraibili sostenute sino alla fine del 2025 per interventi agevolati effettuati su immobili accatastati in B/1, B/2 o D/4 (con moltiplicazione dei tetti unitari di spesa massima agevolata per il numero delle unità a destinazione abitativa "equivalenti" alla superficie complessiva dell'immobile), a condizione che detti immobili risultino posseduti o detenuti in "proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d'uso".
Nonostante il co. 10-bis dell'art. 119 del DL 34/2020 faccia riferimento ai soggetti in possesso di immobili "a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d'uso", la ris. 19/2025 ha ritenuto che vi rientrino anche coloro che possiedono l'immobile in proprietà superficiaria in virtù dell'art. 952 c.c.
Risultano quindi superate la risposta interpello Agenzia delle Entrate 8.1.2024 n. 2 e la circ. Agenzia delle Entrate 8.2.2023 n. 3 (§ 2.3), nella parte in cui viene affermata l'esclusione dall'ambito di applicazione del citato co. 10-bis delle ONLUS, OdV e APS che possiedono l'immobile oggetto degli interventi agevolabili in virtù di un diritto di superficie.