Con il comunicato stampa dell'8.3.2025, il Ministero del Lavoro ha annunciato l'applicazione della disciplina fiscale contenuta nel codice del Terzo settore a decorrere dall'1.1.2026, a seguito dell'esito positivo delle interlocuzioni con la Commissione europea. Con una comfort letter della Direzione Generale Concorrenza, infatti, è stata riconosciuta la compatibilità con la disciplina in tema di aiuti di Stato dell'impianto normativo della riforma del Terzo settore (DLgs. 117/2017) e dell'impresa sociale (DLgs. 112/2017). In particolare, le agevolazioni fiscali degli ETS non si configurano come aiuti di Stato poiché perseguono attività di interesse generale con finalità di pubblica utilità.
In questo modo, dal 2026, diventeranno operative, tra le altre, le disposizioni in materia di imposizione diretta e quelle relative ai regimi agevolati degli enti del Terzo settore, che si sostituiranno a quelli del TUIR e delle discipline speciali ancora oggi applicabili dagli ETS.
Con la medesima decorrenza, diventeranno operative anche quelle modifiche di coordinamento previste dagli artt. 89 e 102 per gli enti non iscritti al RUNTS. Si pensi, ad esempio:
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all'abrogazione della disciplina delle ONLUS;
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alla riformulazione dell'art. 148 co. 3 del TUIR, con l'esclusione dalla decommercializzazione dei corrispettivi specifici per gli enti associativi con finalità culturali;
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all'esclusione del regime di cui alla L. 398/91 per gli enti diversi da quelli sportivi dilettantistici.