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Responsabilità civile dei sindaci - Modifiche all'art. 2407 c.c. - Approvazione definitiva

Pubblicato il 13 marzo 2025 Sole24Ore, Eutekne

Il Senato ha approvato in via definitiva, ieri, 12.3.2025, il Ddl. che, sostituendo l'art. 2407 c.c., fissa limiti alla responsabilità civile dei sindaci. 
In particolare, è disposto che, al di fuori delle ipotesi in cui abbiano agito con dolo, anche nei casi in cui la revisione legale sia esercitata dal Collegio sindacale a norma dell'art. 2409-bis co. 2 c.c., i sindaci che violano i propri doveri sono responsabili per i danni cagionati alla società che ha conferito l'incarico, ai suoi soci, ai creditori e ai terzi nei limiti di un multiplo del compenso annuo percepito, secondo i seguenti scaglioni:
  • per i compensi fino a 10.000 euro, quindici volte il compenso;
  • per i compensi da 10.000 a 50.000 euro, dodici volte il compenso;
  • per i compensi maggiori di 50.000 euro, dieci volte il compenso.
Il nuovo testo normativo lascia nel dubbio la reale portata del limite del multiplo del compenso annuo percepito (ad esempio, se riferibile a ciascuna o a tutte le azioni di responsabilità per gli inadempimenti di un determinato anno). 
Il legislatore, inoltre, non disciplina una eventuale efficacia retroattiva della nuova disciplina. Al riguardo si ricorda che, secondo l'art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale, "la legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo", ed una espressa deroga a tali prescrizioni esiste solo in materia penale, o sostanzialmente penale, riconoscendosi il c.d. "favor rei", di cui all'art. 2 c.p.

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