L'atto di indirizzo del MEF 27.2.2025 sull'abuso del diritto afferma che il vantaggio fiscale che, laddove indebito, può rilevare ai fini dell'abuso del diritto, non è solo quello di tipo economico, ossia quello che si risolve in un vantaggio fiscale "definitivo", ma anche quello meramente finanziario, ossia quello chesi risolve in un "mero" differimento nel tempo di imposizione, quando tale differimento si risolva in "un rinvio della tassazione sine die o significativamente posticipato, dunque non meramente temporaneo".
Ad avviso dell'Autore, una condotta che consenta di differire nel tempo un prelievo fiscale non è "automaticamente" una condotta da cui consegue un vantaggio fiscale indebito, ivi compreso quando il rinvio della tassazione è "sine die" e "dunque non meramente temporaneo".
Si osserva che vi sono anche comportamenti che consentono di realizzare differimenti "sine die" della tassazione senza porsi "in contrasto alle finalità delle norme fiscali o con i principi dell'ordinamento tributario".
Ad esempio, non consegue in sé un vantaggio fiscale indebito lo scorporo in neutralità fiscale o in "realizzo controllato" di beni diversi da aziende in società, con successiva circolazione "indiretta" dei beni medesimi, mediante circolazione delle partecipazioni della società a favore dei quali sono stati scorporati.