Prima della riforma operata dal DLgs. 139/2024, sulle caparre era dovuto il registro dello 0,5%, mentre sugli acconti si applicava l'aliquota del 3%. L'art. 2 del DLgs. 139/2024 ha riformato la nota all'art. 10 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86, uniformando la tassazione di acconti e caparre allo 0,5%.
Inoltre, il legislatore stabilisce che l'imposta dovuta su tali pattuizioni non può essere superiore di quella prevista per il definitivo, confermando così la tesi, notarile e giurisprudenziale sulla natura unitaria della vicenda "preliminare-definitivo".
Secondo il Notariato (Studio n. 122-2024/T), le modifiche dovrebbero contribuire, da un lato a ridurre il contenzioso sull'interpretazione della natura di acconto o di caparra delle somme versate al preliminare e, dall'altro, ad evitare che (come avveniva in passato) nei contratti preliminari relativi acessioni non soggette ad IVA le parti non prevedano mai acconti, ma solo caparre, per evitare l'aliquota più elevata.