Ad avviso dell'Autore, in assenza di indicazioni specifiche dal parte dell'OIC, in caso di opzione per l'affrancamento delle riserve di rivalutazione in sospensione di imposta ex art. 14 del DLgs. 192/2024:
- se la società aveva in precedenza rilevato la fiscalità differita, ritenendo probabile la distribuzione della riserva, occorre stornarla, iscrivendo in contropartita il debito per l'imposta sostitutiva del 10%.
L' eccedenza è iscritta nella voce "20 - Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate";
- se la società non aveva in precedenza rilevato la fiscalità differita, non ritenendo probabile la distribuzione della riserva, occorre ridurre la riserva di rivalutazione e rilevare il debito tributario relativo all'imposta sostitutiva.
Inoltre, occorre fornire adeguata informativa nella Nota integrativa.