Si ritiene che l'imposta sostitutiva dovuta in caso di adesione al "regime del ravvedimento" collegato al concordato preventivo biennale (CPB) debba essere contabilizzata, posto che "sostituisce" le imposte sui redditi, le addizionali e l'IRAP relative ai periodi d'imposta dal 2018 al 2022, nella voce "20 - Imposte sul reddito dell'esercizio correnti, differite e anticipate" del Conto economico ed, in particolare, nell’apposita sottovoce dedicata alle "imposte relative a esercizi precedenti”. Alla luce delle disposizioni (ancorché non pienamente coerenti tra loro) contenute nell'art. 2-quater del DLgs. 113/2024 e nel provv. Agenzia delle Entrate 4.11.2024 n. 403886, sembrerebbe corretto attribuire rilievo, ai fini della rilevazione del debito tributario, al momento del versamento della prima o unica rata delle imposte sostitutive, dando separata indicazione nello Stato patrimoniale, in caso di pagamento rateale, all'ammontare dei debiti tributari esigibili oltre l'esercizio successivo ex art. 2424c.c.Ove la decisione di aderire al ravvedimento sia maturata nell'esercizio precedente a quello in cui avviene il versamento, resterebbe ferma la possibilità di stanziare un fondo per imposte, da stornare in corrispondenza del pagamento.