L'Autore prende in esame il ruolo del Collegio sindacale quando l'assemblea non venga convocata dagli amministratori nei tempi dovuti. Si osserva come, qualora gli amministratori non provvedessero alla redazione e all'approvazione del progetto di bilancio e, quindi, alla convocazione dell'assemblea, i sindaci debbano intervenire in via sostitutiva. In particolare, si ritiene che, anche in caso di mancata predisposizione del bilancio, e in assenza della convocazione da parte degli amministratori, l'assemblea debba essere convocata da parte dei sindaci (ex art. 2406 co. 1 c.c.), con all'ordine del giorno l'approvazione del progetto di bilancio. Detta convocazione consentirebbe all'organo di controllo, da un lato, di evitare le sanzioni amministrative di cui all'art. 2631 c.c., e, dall'altro, di evidenziare ai soci la grave omissione e le relative responsabilità dell'organo di gestione. In occasione dell'assemblea, inoltre, è opportuno che i sindaci richiedano agli amministratori di redigere, entro un breve termine, il progetto di bilancio, con conseguente riconvocazione dell’assemblea chiamata ad approvarlo, minacciando, in caso contrario, di presentare denuncia al Tribunale ex art. 2409 c.c.