La Corte di cassazione, nell'ordinanza 28.5.2025 n. 14265, ha ribadito che l'azione individuale di responsabilità ai sensi dell'art. 2395 c.c. esige che il comportamento doloso o colposo dell’amministratore - posto in essere tanto nell'esercizio dell'ufficio quanto al di fuori di esso - abbia determinato un danno diretto ed autonomo sul patrimonio del socio o del terzo. L’avverbio "direttamente" costituisce uno specifico (e voluto) criterio di selezione che, nell'ambito dell’insieme dei danni-evento che possono colpire la sfera patrimoniale del socio o del terzo, viene a limitare la risarcibilità ai soli danni che abbiano colpito direttamente ed autonomamente il patrimonio del danneggiato, escludendo, invece, i danni che abbiano interessato direttamente il patrimonio sociale, solo in seconda battuta, quello di soci o terzi, costituendo in questo caso un riflesso della lesione all'integrità del patrimonio sociale. Lo specifico danno-evento "diretto", poi, fonderà la pretesa risarcitoria del socio o del terzo in presenza di uno o più concreti riflessi patrimoniali lesivi che siano "conseguenza immediata e diretta" (danno-conseguenza) del danno-evento, ma che intanto potranno essere valutati in quanto scaturiscano da un danno-evento che abbia interessato "direttamente" il socio o il terzo, operando la regola di cui all'art.1223 c.c. sul piano della mera determinazione quantitativa dei danni.