L'art. 1 co. 131 lett. c) della L. 199/2025 stabilisce che, in via transitoria, per il solo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2025 (cioè per il 2026, per i soggetti "solari"), per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali IAS/IFRS, la deduzione del costo dei marchi d'impresa, dell'avviamento e delle attività immateriali a vita utile indefinita iscritti, o dei maggiori valori riconosciuti ai fini fiscali, nel medesimo periodo d'imposta, in deroga all'art. 103 co. 3-bis del TUIR, è ammessa in misura non superiore a 1/18 del loro valore, a partire dal periodo d'imposta in cui sono imputati a Conto economico i relativi costi e fino a concorrenza di questi ultimi.
Gli Autori evidenziano, in particolare, che la nuova disciplina:
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non ha effetti sull'IRAP, non essendo state introdotte deroghe alle disposizioni del D.lgs.. 446/97;
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produrrà impatti sulla valutazione di convenienza per l'esercizio dell'opzione per il regime di riallineamento dei maggiori valori emersi in esito a operazioni straordinarie ex art. 176 co. 2-ter del TUIR;
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qualora ricorrano le condizioni previste, determina l'iscrizione della fiscalità differita.