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Partecipazione minima del 5%, o di 500.000 Euro – Novità della L. 199/2025 (LEGGE DI BILANCIO 2026)

Pubblicato il 14 gennaio 2026 Sole24Ore, Eutekne

Per tutti i dividendi di fonte estera deliberati a decorrere dall'1.1.2026, l'esclusione del 95% del provento dalla formazione del reddito d'impresa è subordinato alle medesime condizioni previste per gli utili di fonte italiana (partecipazione al capitale dell'emittente in misura almeno pari al 5% o, in alternativa, valore fiscale della partecipazione almeno pari a 500.000 euro), a norma del nuovo art. 89 co. 2.1 lett. a) del TUIR.
Analoghe condizioni sono previste dal riformulato art. 89 co. 3 per gli utili che beneficiano del regime "semi pex" (imposizione per il 50% del relativo ammontare).
Per i dividendi rivenienti da partecipazioni "sotto soglia", l'imponibilità è invece integrale. In quest'ultima situazione, le ritenute subite all'estero sono detraibili per l'intero ammontare, e non in modo ridotto per effetto della falcidia di cui all'art. 165 co. 10 del TUIR.

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 16 marzo 2026
Iva Liquidazione mensile e saldo annuale

Liquidazione IVA riferita a febbraio e versamento dell’imposta dovuta;versamento saldo IVA 2025, in un’unica soluzione o in forma rateale. È possibile differire il versamento a...

Scadenza del 16 marzo 2026
Isi e Iva Apparecchi intrattenimento

Versamento dell’ISI (codice tributo 5123) e dell’IVA forfetaria (codice tributo 6729) dovute per il 2026 relativamente agli apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui a...

Scadenza del 16 marzo 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a febbraio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).

Scadenza del 16 marzo 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a febbraio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).