In caso di adesione automatica, il datore di lavoro deve darne comunicazione alla forma pensionistica complementare di destinazione ed effettuare i relativi versamenti dal mese successivo alla scadenza dei 60 giorni riservati al lavoratore per la rinuncia all’adesione automatica.
Nel caso di prima assunzione del lavoratore, il datore di lavoro è tenuto a fornire a quest’ultimo (al momento dell’assunzione) un’informativa circa gli accordi collettivi applicabili, il meccanismo di adesione automatica, la forma pensionistica complementare destinataria dell’adesione automatica e le diverse scelte disponibili oltreché sulle relative tempistiche.
Se il lavoratore non è di prima assunzione, il datore di lavoro deve fornire al lavoratore, contestualmente all’assunzione, un’apposita informativa sugli accordi collettivi applicabili in tema di previdenza complementare e verificare quale sia stata la scelta in precedenza compiuta dal lavoratore in merito alla previdenza complementare, facendosi rilasciare apposita dichiarazione.
Qualora il lavoratore abbia già in essere un’adesione a una forma pensionistica complementare, il datore di lavoro è tenuto fornire un’informativa al lavoratore circa la possibilità per lo stesso di indicare, entro 60 giorni dalla data di assunzione, a quale forma pensionistica complementare conferire il TFR maturando da tale data, precisando che in difetto troverà applicazione il meccanismo di adesione automatica.