Secondo la risposta a interpello 23.1.2026 n. 17, rientrano nell'ambito applicativo della disciplina antielusiva di cui all'art. 16 co. 1 della L. 383/2001 non solo le partecipazioni, ma anche la nuda proprietà delle stesse. La necessità di osservare il relativo precetto, secondo cui il successivo trasferimento, se effettuato nei 5anni successivi a una donazione, comporta in capo al beneficiario l'onere di determinare l'imposta sostitutiva come se la donazione non fosse mai stata fatta, deve essere osservato anche nel caso di cessione di azioni in precedenza oggetto di un trasferimento a titolo gratuito della nuda proprietà. Ad avviso dell'Agenzia delle Entrate, inoltre, la disciplina antielusiva agirebbe anche a livello di territorialità delle plusvalenze.