L'art. 28 del D.lgs. 148/2026 (c.d. Omnibus) interviene sui presupposti di accesso al concordato preventivo biennale, modificando alcune cause di esclusione dell'art. 11 del D.lgs. 13/2024. Le modifiche si applicano a partire dai concordati relativi al biennio d'imposta 2026-2027.
Viene previsto che, per il rinnovo del CPB, la causa di esclusione relativa alle modifiche in aumento della compagine sociale per le società di persone e le associazioni professionali non si applica in caso di ingresso di soci o associati che, nell'anno precedente, abbiano percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, ovvero abbiano conseguito reddito d'impresa o di lavoro autonomo per importi complessivamente non superiori a 35.000,00 euro.
Inoltre, viene limitata l'operatività delle cause di esclusione che impongono l'adesione congiunta al CPB ai professionisti con partita IVA individuale e all'associazione professionale, alla STP o alla STA partecipata. Tali cause di esclusione si applicano solo se i soggetti interessati applicano il medesimo ISA.