Le società che hanno utilizzato la possibilità, riconosciuta durante l'emergenza Covid, di sterilizzare le perdite al 31.12.2020, ex art. 7 del DL 23/2020 convertito, devono ora valutare attentamente le misure da adottare se, nel frattempo, la perdita non dovesse essere stata "coperta".
In sintesi sembrano ipotizzabili le seguenti alternative:
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se la perdita residua (al netto delle eventuali ulteriori sterilizzazioni) continua ad eccedere un terzo del capitale sociale, ma senza intaccare il minimo legale, deve disporsi la riduzione del capitale sociale in proporzione delle perdite in occasione dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio2025;
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se, invece, la perdita residua (sempre al netto delle eventuali ulteriori sterilizzazioni) riduce il capitale sociale al di sotto del minimo legale, gli amministratori devono, "senza indugio", convocare l'assemblea per deliberare la riduzione e ricostituzione del capitale sociale minimo (o la trasformazione, se permette di evitare lo scioglimento) oppure per deliberare di avvalersi della possibilità di un (ulteriore)breve rinvio di tali provvedimenti sino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio 2025,nella quale la ricapitalizzazione o la trasformazione divengono condizioni necessarie per evitare lo scioglimento della società.