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Partecipazione minima del 5% o di 500.000 euro – novità della L. 199/2025 – riflessi su territorialità e detrazione delle imposte estere

Pubblicato il 28 gennaio 2026 Sole24Ore, Eutekne

Secondo il nuovo art. 87 co. 1.1 del TUIR, l'esenzione del 95% delle plusvalenze su partecipazioni è subordinata (anche) alla detenzione di una quota minima del 5% nel capitale della partecipata o a un valore fiscale della partecipazione non inferiore a 500.000,00 euro. Il nuovo requisito vale anche per le partecipazioni che le società italiane detengono in società non residenti. Rimangono invariate le previsioni convenzionali che regolano la fattispecie, le quali di regola assegnano la potestà impositiva al solo Stato di residenza del cedente (l'Italia), con conseguente inibizione della detrazione delle eventuali imposte prelevate dall'altro Stato. Per le partecipazioni in società immobiliari, alcune Convenzioni assegnano all'altro Stato il potere di tassazione concorrente sulle plusvalenze realizzate. Si tratta, tuttavia, di plusvalenze che già sono imponibili in modo integrale in Italia, difettando il requisito dell'esercizio di imprese commerciali (art.87 co. 1 lett. d) del TUIR), indipendentemente dall'entità della partecipazione trasferita.

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Scadenza del 16 marzo 2026
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Versamento dell’ISI (codice tributo 5123) e dell’IVA forfetaria (codice tributo 6729) dovute per il 2026 relativamente agli apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui a...

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Scadenza del 16 marzo 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a febbraio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).