L’Agenzia delle Entrate, con Risposta ad Interpello n. 5 del 15 gennaio 2026, è intervenuta a confermare che i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori versati all’estero secondo disposizioni di legge sono deducibili dal reddito complessivo del lavoratore (art. 10, comma 1, lett. e), TUIR, nonostante il regime convenzionale adottato ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente. Tali contributi, trattenuti e versati dal datore nello Stato estero dovranno risultare dalla certificazione rilasciata dal datore di lavoro, rientrare nei limiti ammessi dall’articolo 10, TUIR ed essere dichiarati nel rigo E21 del Modello 730 relativo al periodo d’imposta interessato.