Presentata la domanda di rottamazione, i giudizi pendenti sono sospesi. Il processo viene dichiarato estinto pagata la prima rata o tutte le somme entro il 31.7.2026. Se, ad esempio in ragione del mancato pagamento delle rate successive, il contribuente decade dalla rottamazione, si perde la possibilità di censurare il merito della pretesa, non essendo possibile chiedere la revocazione dell'estinzione ormai dichiarata.