Ad avviso dell'Autore, la disposizione introdotta dall'art. 1 co. 131 lett. c) della L. 199/2025 (legge di bilancio 2026) - che stabilisce che, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2025, per i soggetti IAS/IFRS, la deduzione dei marchi, dell'avviamento e delle attività immateriali a vita utile indefinita è ammessa, in deroga all'art. 103 co. 3-bis del TUIR, in misura non superiore a un diciottesimo del loro valore, a partire dal periodo d'imposta in cui sono imputati a Conto economico i relativi costi e fino a concorrenza di questi ultimi - solleva numerosi dubbi. In primo luogo, la disposizione, che determina una fisiologica posticipazione nella deduzione fiscale, fa conseguire la rilevanza fiscale da un fenomeno "meramente valutativo", come la svalutazione da impairment. In secondo luogo, come evidenziato dal documento Assonime Consultazioni 19/2025 (§ 1.9), la Relazione illustrativa alla L. 199/2025 fa sorgere dubbi in riferimento all'ambito temporale di applicazione della norma. Infine, la disposizione in esame comporta notevoli complessità per la gestione fiscale degli intangibles sorti dalle business combination.