Per le prestazioni nei confronti delle imprese di trasporto, movimentazione merci e logistica, dipendenti da contratti di appalto e subappalto, è previsto un regime opzionale di assolvimento dell'IVA da parte del committente (art. 1 co. 59 ss. della L. 207/2024). Il regime opzionale è compatibile con il regime speciale di fatturazione e di liquidazione dell'IVA per gli autotrasportatori, previsto dall'art. 74 co. 4 del DPR 633/72 (cfr. circ. Agenzia delle Entrate n. 14/2025). Qualora un autotrasportatore agevolato ai fini della fatturazione e liquidazione abbia aderito al regime opzionale in qualità di committente, tale soggetto passivo è tenuto a:
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annotare le fatture ricevute nel registro degli acquisti, ai sensi dell'art. 25 del DPR 633/72, facendole confluire ordinariamente nella propria liquidazione trimestrale;
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versare l'IVA in nome e per conto del prestatore, mediante modello F24 e senza compensazione "orizzontale", anche per le fatture emesse da un trasportatore in regime ex art. 74 co. 4 del DPR 633/72.
È, invece, possibile escludere dall'opzione le prestazioni di servizi che già richiedono l'applicazione del reverse charge, in via obbligatoria, ai sensi dell'art. 17 co. 6 del DPR 633/72, nonché le operazioni in regime di non imponibilità ai fini IVA.