Per l'accesso al concordato semplificato è necessario, ex art. 25-sexies co. 1 del D.lgs.. 14/2019 (CCII), che sussistano la correttezza e la buona fede e, in particolare, che ai creditori coinvolti nella composizione negoziata (CNC) venga formulata una proposta chiara e fattibile e che gli stessi siano stati posti nelle condizioni di pronunciarsi sulla base di informazioni attendibili e verificabili, anche grazie all’intervento dell'esperto. Il pieno ed effettivo coinvolgimento di tutti i creditori nel percorso è necessario al fine di "compensare “la privazione del potere di dissenso nella successiva procedura liquidatoria. In tal senso, si pone, da ultimo, il Trib. Bologna 23.9.2025. La scelta dell'imprenditore di non prorogare la composizione negoziata, perché il piano in continuità aziendale non è più realizzabile e optare per il deposito della domanda di accesso al concordato semplificato, non risponde alla dinamica di negoziazione che consente l'impiego dello strumento di cui all’art. 25-sexies del D.lgs.. 14/2019, perché l'omologa senza voto è possibile solo se i creditori hanno avuto l'opportunità di conoscere e pronunciarsi su una proposta attendibile nel percorso di CNC.