L'art. 170 co. 3 del TUIR stabilisce che, nell'ipotesi di trasformazione da società di persone a società di capitali, le riserve di utili costituite prima della trasformazione e non distribuite ai soci (ma comunque tassate in capo ad essi per trasparenza) non determinano una successiva tassazione in capo ai soci una volta distribuite, a condizione che tali riserve vengano iscritte in bilancio dopo la trasformazione con indicazione della loro origine. In dottrina si ritiene che il richiamato regime di non imponibilità si applichi anche nell'ipotesi in cui i soci beneficiari della distribuzione delle riserve di utili della ex società di persone siano diversi da quelli a cui sono stati imputati per trasparenza i relativi redditi. E ciò anche nell'ipotesi in cui si determini un mutamento della natura giuridica del socio. La ratio è quella di evitare che il reddito già assoggettato a tassazione per trasparenza in capo al vecchio socio snc possa subire una doppia tassazione in capo ad un soggetto diverso.