Gli enti associativi individuati dall'art. 4 co. 4 secondo periodo del DPR 633/72 possono ancora fruire del regime di esclusione IVA per le operazioni svolte in conformità alle finalità istituzionali a favore di associati e tesserati, a fronte del pagamento di corrispettivi specifici. L’agevolazione è applicabile fino al 31.12.2035, stante la proroga operata dall'art. 6 co. 1 del DLgs.186/2025. Tale regime di favore deve ritenersi applicabile anche agli enti associativi del Terzo settore. L’Autore osserva, però, che alcuni Uffici del RUNTS stanno rilevando l'incompatibilità tra le norme del D.lgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore) e quelle del DPR 633/72, bloccando di fatto l'iscrizione al RUNTS di questi enti. In particolare, gli Uffici chiedono di eliminare dagli statuti alcune delle clausole richieste dall'art. 4 co.7 del DPR 633/72 per fruire dell'agevolazione IVA, in quanto risulterebbero in contrasto con la disciplina del CTS (ad esempio, la previsione dell'obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso discioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità). Il problema deriva dal fatto che il CTS rinvia su molti aspetti a fonti normative esterne (ai fini IVA occorre, infatti, riferirsi al DPR 633/72). Si creano così difficoltà nel conciliare previsioni normative diverse nel medesimo testo statutario.