Per effetto delle disposizioni introdotte dall'art. 4 del D.lgs. 192/2025 (c.d. D.lgs. correttivo delle norme di attuazione della riforma fiscale), con decorrenza dalle correzioni rilevate nei bilanci relativi agli esercizi aventi inizio a partire dall'1.1.2025, la c.d. "procedura semplificata" di correzione (che prevede la rilevanza fiscale dei componenti di reddito imputati in bilancio nell'esercizio in cui viene operata la correzione, senza che sia, invece, necessaria la presentazione della dichiarazione integrativa con riferimento al periodo d'imposta in cui è stato commesso l'errore) si applica:
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alle fattispecie identificabili quali errori contabili sulla base delle indicazioni dei principi contabili. In particolare, il documento OIC 29 identifica la presenza di un errore nel caso in cui, al momento in cui esso viene commesso, siano disponibili le informazioni ed i dati necessari per la corretta applicazione dei principi contabili;
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agli errori "diversi da quelli iscritti in bilancio come rilevanti", facendo riferimento, per la nozione di rilevanza, alle indicazioni dei principi contabili;- non soltanto gli errori di imputazione, ma anche quelli di qualificazione/classificazione e di quantificazione;
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agli errori che non "costituiscono oggettivamente il tassello di operazioni più complesse di natura simulatoria o fraudolenta".