La cessione di un contratto configura, in termini generali, un'operazione rilevante agli effetti dell'IVA. Ai sensi dell'art. 3 co. 2 n. 5 del DPR 633/72, rientrano, infatti, tra le "prestazioni di servizi" soggette a imposta le cessioni di contratti "di ogni tipo e oggetto", se effettuate verso corrispettivo. L’Agenzia delle Entrate, nella risposta a interpello n. 16/2019, ha concluso che, a prescindere dal regime IVA applicabile alla locazione del bene immobile, la cessione del relativo contratto verso corrispettivo configura una prestazione imponibile ai fini IVA. È fatto riferimento alla sentenza Corte di Giustizia UE22.10.2009, causa C-242/08, nella quale è stata rilevata la non uniformità della disciplina applicabile alla cessione di un contratto e di quella relativa alle prestazioni poste in essere in dipendenza del contratto ceduto. Si evidenzia, tuttavia, che il tenore letterale dell'art. 10 co. 1 n. 8 del DPR 633/72 esenta da IVA le locazioni e gli affitti, e le "relative cessioni, risoluzioni e proroghe", di terreni e aziende agricole (...) e di fabbricati, escluse le locazioni per le quali è stata manifestata l'opzione per il regime di imponibilità.