Secondo la C.G.T. I° Milano 17.10.2025 n. 4039/17/25:
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l'iscrizione all'AIRE non costituisce requisito necessario ai fini del riconoscimento dell'agevolazione impatriati di cui all'art. 16 del D.lgs. 147/2015, in quanto la residenza fiscale estera può essere validamente dimostrata sulla base dei criteri convenzionali;
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non è causa ostativa al regime agevolato il rientro in Italia, a seguito di un periodo di lavoro svolto all’estero in continuità con una precedente posizione in Italia (distacco).