La sentenza della C.G.T. I Como 4.11.2025 n. 297/1/25 ha confermato il principio, sancito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 1.9.2022 n. 25698; Cass 16.4.2024 n. 10204), secondo cui le imposte pagate all'estero da persone fisiche residenti in Italia sui dividendi tassati in Italia con ritenuta a titolo d’imposta o imposta sostitutiva possono essere detratte da queste ultime o richieste a rimborso all’Italia. La situazione esaminata dai giudici di Como fa riferimento ai rapporti con la Svizzera, la cui Convenzione con l'Italia non pone limitazioni in tal senso.