L'art. 1 co. 102 - 110 della L. 199/2025 (legge di bilancio 2026) riconosce la facoltà, in capo a Regioni ed enti locali, di introdurre autonomamente delle forme di definizione agevolata per i tributi di propria spettanza, prevedendo l'esclusione o la riduzione degli interessi o anche delle sanzioni correlate (fermo restando l'importo dovuto a titolo di tributo).Tali disposizioni non recano, di per sé, una disciplina compiuta per le definizioni dei tributi locali, ma invece prevedono in via strutturale, per Regioni ed enti locali, la possibilità di disciplinare, nell'ambito della propria autonomia ordinamentale, delle forme di definizione agevolata dei tributi di competenza, purché nel rispetto dei vincoli richiamati dalla medesima L. 199/2025 (tra cui l'obbligo di delimitare le definizioni agevolate a periodi di tempo circoscritti). In riferimento a tali previsioni l'IFEL, con la nota del 27.1.2026, ha reso alcuni chiarimenti, ed ha inoltre predisposto uno schema di regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali.