Secondo la norma di comportamento AIDC n. 234/2026, le indicazioni del documento OIC 34 per la rilevazione dei ricavi da parte del cedente o del prestatore - poiché finalizzate al rispetto del postulato della rappresentazione sostanziale delle componenti reddituali - trovano applicazione anche in capo all’acquirente dei beni e dei servizi, il quale è conseguentemente tenuto, tra l'altro, sussistendone le condizioni, all'identificazione e alla valorizzazione separata delle singole unità elementari di contabilizzazione. Quanto detto resta valido anche qualora tale applicazione determini una contabilizzazione non speculare rispetto a quella del venditore. Sotto il profilo fiscale, i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione adottati in bilancio per effetto dell'applicazione analogica del documento OIC 34 da parte dell'acquirente assumono rilevanza fiscale in forza del principio di derivazione rafforzata (art. 83 co. 1 del TUIR) anche ove differiscano da quelli identificati dal cedente.