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Passaggio dal regime forfetario al regime ordinario dall'1.1.2026 -passaggio dal regime ordinario al regime forfetario - rettifica della detrazione – modalità

Pubblicato il 05 febbraio 2026 Sole24Ore, Eutekne

Il passaggio dal regime IVA ordinario al regime forfetario (art. 1 co. 54 della L. 190/2014) e il viceversa richiede di valutare la necessità della rettifica della detrazione. L’istituto era disciplinato dall'art. 19-bis co. 3 del DPR 633/72, riferito alla rettifica in caso di "mutamenti nel regime fiscale delle operazioni attive, nel regime di detrazione dell'imposta sugli acquisti o nell'attività" che avessero comportato "la detrazione dell'imposta in misura diversa da quella già operata”. Il menzionato art. 19-bis2 co. 3 è stato abrogato per effetto dell'art. 9 del D.lgs. 186/2025, fermo restando che la disciplina sostanziale della rettifica della detrazione rimane disciplinata ai sensi dell'art. 19-bis2co. 1 per l'acquisto di beni non ammortizzabili e di servizi e ai sensi dell'art. 19-bis2 co. 2 per l'acquisto di beni ammortizzabili. Nel caso specifico delle procedure di rettifica dal regime IVA ordinario a quello forfetario, vige quanto prescritto dall'art. 1 co. 61 della L. 190/2014, in base al quale il cambio di regime "comporta la rettifica della detrazione (…) da operarsi nella dichiarazione dell'ultimo anno di applicazione delle regole ordinarie". Nel caso del passaggio dal regime forfetario al regime IVA ordinario, la stessa disposizione stabilisce che "è operata un'analoga rettifica della detrazione nella dichiarazione del primo anno di applicazione delle regole ordinarie".

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