L’art. 130 co. 1 del D.lgs. 14/2019 (CCII) impone al curatore della liquidazione giudiziale di depositare un’informativa "iniziale", contenente notizie anche su eventuali responsabilità degli organi della società insolvente. Molti Tribunali impongono di redigere l'informativa, che viene inoltrata al P.M. entro 5 giorni dal deposito, sul format dell'allegato n. 4 della Delibera di Plenum del Consiglio Superiore della Magistratura del 20 luglio 2022.Tra le varie notizie, si chiede al curatore di fornire "informazioni - anche di carattere indiziario -sull'eventuale presenza di altri soggetti con funzioni gestorie di fatto”. Occorre interrogarsi sul perimetro d'indagine del curatore per la segnalazione di eventuali indizi su un amministratore (o amministratori) di fatto e, in tal senso, per la giurisprudenza, è amministratore di fatto:
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chi si è ingerito nella gestione sociale, in assenza di una qualsiasi investitura;
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chi è stato nominato in modo invalido o ha iniziato a esercitare le funzioni prima di una formale nomina e accettazione o chi ha usurpato le funzioni di altri;
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chi, pur privo di un'investitura formale, esercita un'influenza, completa e sistematica sulle dinamiche sociali.
Può essere presunta l'esistenza di un dominus se emerge una stabile e sistematica partecipazione alla governance, con assunzione di poteri gestionali tipici (in modo non marginale o occasionale) e con un’autonomia decisionale idonea ad incidere sugli indirizzi gestori.