Con ordinanza del 3.11.2025 (in G.U. Serie Speciale - Corte costituzionale n. 5 del 4.2.2026) il Giudice di pace di Milano ha rimesso alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale del co. 4-bis dell'art. 12 del DPR 602/73, in ordine all'impugnabilità della cartella di pagamento non notificata per il tramite dell'estratto di ruolo. Viene rilevata una violazione degli artt. 3, 24, 111 e 113 Cost. in quanto:
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sussiste una disparità di trattamento tra i contribuenti che ricevono atti impositivi validamente notificati e quelli che non ricevono la cartella di pagamento per irregolarità dell'iter notificatorio che senza colpa si trovano a non poter impugnare alcun atto per errori della P.A., salvo casi tassativi previsti dalla norma;
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non vi è possibilità di avere tutela giudiziaria se non nella fase dell'esecuzione forzata. Sicché, il contribuente rimane soggetto a fermi e ipoteche, oltre alla compromissione dell'opportunità di "valutare l'acquisizione di beni a vario titolo, l'accettazione di eredità senza beneficio d'inventario, l’apertura di conti correnti o depositi, l'accumulo di liquidità o beni mobili di valore".