Con una risposta resa in occasione della videoconferenza del 5.2.2026, l'Agenzia delle Entrate ha ribadito che:
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l'omesso o ritardato versamento della prima rata non determina, di per sé, l'inefficacia della definizione stessa;
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si incorre nell'inefficacia della definizione quando il tardivo pagamento di una rata (a prescindere da quale sia) si protragga per un lasso di tempo tale da determinare il mancato versamento di due rate;
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nel caso in cui una rata non venga versata, la prima rata successiva pagata verrà imputata a quella precedentemente non corrisposta.
Di conseguenza, in caso di mancato pagamento di una rata non saldata nel corso del piano, anche se il contribuente ha versato regolarmente tutte le rate successive, l'imputazione automatica fa risultare non pagata l'ultima rata e, pertanto, si verificherà la decadenza dalla definizione.