Con la circolare n. 4 del 5.2.2026, l'Agenzia delle Dogane e dei monopoli ha chiarito che il contributo pari a 2,00 euro gravante sulle spedizioni di provenienza extra-Ue di valore non superiore a 150,00 euro, istituito dall'art. 1 co. 126-128 della L. 199/2025, in quanto destinato a coprire le spese amministrative correlate allo sdoganamento, non è da considerarsi un diritto doganale e non deve essere incluso nella base imponibile ai fini IVA. Con il medesimo documento di prassi sono state fornite anche ulteriori indicazioni operative rispetto alle precedenti circolari nn. 37/2025 e 1/2026, precisando fra l'altro che:
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i tracciati dichiarativi interessati dall'applicazione del contributo sono esclusivamente gli H1 e H7;
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il contributo non è dovuto nel caso di operazioni di importazione per le quali venga utilizzato il codice regime 61, 63 o 68;
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in caso di importazione con tracciato H1 contenente una molteplicità di spedizioni, a prescindere dal valore in dogana dell'intera dichiarazione, il dichiarante deve liquidare il contributo su ogni singola spedizione con valore in dogana non eccedente 150,00 euro;
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in caso di dichiarazione doganale con tracciato H1 contenente una sola spedizione costituita da più singoli, il contributo dovrà essere liquidato una sola volta con riferimento al primo singolo.