In occasione della Videoconferenza del 5.2.2026, l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti con riguardo al rapporto tra disciplina IVA e riforma del Terzo settore. In particolare, è stato chiarito che una ONLUS che al 31.12.2025 risultava ancora iscritta alla relativa Anagrafe e che intende presentare istanza di iscrizione al RUNTS entro il 31.3.2026, può continuare ad applicare l'esenzione IVA prevista dall'art. 10 co. 1 nn. 15), 19), 20) e 27-ter) del DPR 633/72, per alcune prestazioni rese nei settori educativo, sanitario e socio-assistenziale, anche dall'1.1.2026 e in attesa della presentazione dell'istanza. Ciò in quanto, in caso di accoglimento della domanda, l'ente acquisirà la qualifica di ETS con decorrenza dall'inizio del periodo d'imposta (1.1.2026 in caso di ente con periodo d’imposta solare), senza soluzione di continuità rispetto alla qualifica di ONLUS. Tuttavia, precisa l'Agenzia, in caso di diniego, la ex ONLUS dovrà provvedere a rettificare le fatture già emesse ove l'esenzione non spetti in ragione della sussistenza di altri requisiti soggettivi.