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Fattura elettronica relativa ad imballaggi non restituiti - utilizzo codice td27 (risposte agenzia delle entrate videoconferenza 5.2.2026)

Pubblicato il 06 febbraio 2026 Sole24Ore, Eutekne

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito ieri, 5.2.2026, nell'ambito di una videoconferenza, le corrette modalità di redazione della "fattura globale" relativa agli imballaggi non restituiti, da emettere entro il 31 gennaio di ciascun anno, precisando che nella compilazione del file XML via SdI occorre scegliere il codice "Tipo Documento" "TD27". Nel caso in cui le parti pattuiscano che l'importo riferito agli imballaggi e ai recipienti che contengono le merci vendute sia rimborsato alla resa, detto ammontare è escluso dalla base imponibile ex art. 15 co.1 n. 4 del DPR 633/72. Se il cessionario non procede alla resa alla scadenza del termine stabilito, la cessione degli imballaggi costituirà un'operazione imponibile ai fini IVA, che comporterà l'emissione, da parte del cedente, di una fattura con aliquota IVA ordinaria (ris. n. 10/2002). Il DM 11.8.75 consente al cedente di emettere, entro il 31 gennaio di ciascun anno, un'unica fattura per le cessioni di imballaggi e recipienti che non sono stati resi nell'anno precedente, che rechi, in luogo dell’indicazione dei cessionari, "apposita annotazione di riferimento" al decreto. La e-fattura può essere emessa con codice "TD27" e indicazione dei dati del cedente anche nel blocco relativo al cessionario. Nel campo "Causale" andrà riportata l'annotazione degli estremi del decreto. Se il cessionario restituisce gli imballaggi dopo l'emissione "fattura globale", può essere emessa una nota di credito con codice "TD04".

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Riammissione Rottamazione-quater

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