Il Tribunale Ue, con la sentenza 25.2.2026 causa T-638/24, conferma che può essere qualificata come acquisto intracomunitario un'operazione per la quale, in conseguenza di errori di fatturazione, è venuto meno il regime di "esenzione" IVA sulla cessione intracomunitaria, con debenza dell'imposta indicata in fattura ai sensi dell'art. 203 della direttiva 2006/112/Ce. Nel caso di specie, un soggetto passivo acquista beni da un fornitore dello stesso Stato membro, il quale opera con l'identificativo IVA nazionale, e li cede in altri Stati membri. A seguito di una verifica, l'operazione è riqualificata come acquisto intracomunitario e la conseguente vendita come cessione intracomunitaria. Secondo la sentenza del Tribunale Ue, il fornitore ha emesso erroneamente la fattura con applicazione dell'IVA, ma questa è comunque dovuta ai sensi dell'art. 203 della direttiva2006/112/Ce, mentre il capo al soggetto passivo acquirente si realizza un acquisto intracomunitario nello stato di partenza del trasporto o spedizione dei beni (essendo stato effettuato l'acquisto con l'identificativo IVA attribuito dallo Stato membro in questione). Il fornitore potrà eventualmente chiedere il rimborso all'Erario e l'acquirente agire mediante ripetizione dell'indebito (e, solo se tale richiesta risulta eccessivamente onerosa, rivolgersi direttamente all'Erario per la restituzione).