La Cassazione, con l'ordinanza 23.2.2026 n. 3968, ha esaminato le condizioni contrattuali che consentono di distinguere tra la cessione di un fabbricato oggetto di demolizione e la cessione di un'area edificabile, ove costruire un nuovo fabbricato. Rientrano nel regime di esenzione di cui all'art. 10 co. 1 n. 8-ter) del DPR 633/72 le sole cessioni di fabbricati strumentali non suscettibili di diversa destinazione senza radicali trasformazioni. La determinazione del regime IVA applicabile deve tenere conto degli elementi oggettivi che caratterizzano la fattispecie, come lo stato di avanzamento dei lavori di demolizione (o trasformazione) alla data in cui l'immobile è ceduto. Si devono esaminare gli elementi negoziali per poter concludere che la demolizione non sia un'operazione indipendente dalla vendita ma che essa è "saldata a questa in una unitaria regolamentazione contrattuale”. L’intenzione del soggetto passivo acquirente di demolire il fabbricato e costruirne uno nuovo, anche se emergente dal preliminare di vendita, non è di per sé sufficiente ad affermare che l’oggetto dell'impegno traslativo della parte venditrice fosse rappresentato dal terreno edificabile e che, dunque, per rispettare tale impegno, la demolizione fosse stata prevista quale parte integrante della complessiva operazione negoziale.