L'ordinanza della Cassazione n. 1682/2026, in applicazione dell'art. 787 c.c., ha escluso che il riferimento alla qualità della donataria di figlia dei donanti costituisse il motivo unico che aveva determinato la donazione, con conseguente inammissibilità della domanda di annullamento della donazione a seguito del disconoscimento di paternità. Ai sensi dell'art. 787 c.c., l'errore sul motivo, sia di fatto sia di diritto, rende la donazione annullabile se il motivo risulta dall'atto ed è il solo che abbia determinato il disponente a donare. Ciò si giustifica per la particolare rilevanza che i motivi assumono nei negozi a titolo gratuito, nell’ambito dei quali il donante gode di una particolare protezione, mentre l'interesse del donatario è tutelato dalla previsione secondo cui l'errore sul motivo deve risultare dall'atto.