La Cassazione, con la pronuncia del 25.2.2026 n. 4230, ha stabilito che non può essere dichiarato inammissibile il ricorso cartaceo notificato a mezzo ufficiale giudiziario e non invia telematica. Si tratta, ai sensi dell'art. 156 c.p.c. di nullità processuale sanabile per raggiungimento dello scopo, ove che la controparte si è costituita in giudizio e difesa. Sotto altro profilo, ha ritenuto di condividere l'arresto della Cassazione con pronuncia del3.12.2024 n. 30950 in cui non è stato ritenuto inammissibile il ricorso notificato in formato non c.d. "nativo digitale", ma scansionato e trasformato in PDF con firma autografa. Si tratta, nel contesto anteriore al D.lgs. 220/2023, di semplice nullità dell'atto processuale sanabile per raggiungimento dello scopo. Invece, per i ricorsi notificati dal 2.9.2024 le inosservanze della telematica non invalidano nemmeno il deposito, quindi, non sono espressione di nullità ma di semplici irregolarità.